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STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO AREA DESTRA
CAPO I
FINALITA’ ed EMBLEMA
Articolo 1
Area Destra è un Movimento politico che riconosce la concezione etica della vita nel rispetto dei valori della tradizione e della difesa della propria identità spirituale e culturale, nazionale ed europea. Area Destra concepisce lo Stato come una totalità organica dove i valori politici predominano sulle strutture economiche e dove il detto ‘a ciascuno il suo’ non significa uguaglianza, ma equa disuguaglianza qualitativa. Area Destra accetta come propria quella spiritualità aristocratica e religiosa che ha improntato di sé la civiltà europea e, in nome di questa spiritualità e dei suoi valori, accetta la lotta contro la decadenza dell’Europa e ne rivendica le radici culturali classiche, greco-romane e cristiane. Area Destra, trae nome dall’unione dei termini “areaâ€, che definisce un preciso spazio politico e “destraâ€, che sottintende il riferimento, in tutti i suoi aspetti, all’insieme dei principi, del diritto e dell’ordinamento giuridico e sociale della nostra civiltà . Area Destra si pone l’obiettivo dell’unità con altri movimenti e con altri partiti che pongono al centro della loro azione, il benessere sociale, i diritti umani e civili, la salvaguardia dell’identità nazionale riconoscendosi nella cultura occidentale ed europea, e si impegna alla costruzione di una grande forza nazionale-sociale-popolare riformista e di governo. Area Destra adotta il seguente emblema: cerchio di colore blu con al suo interno la scritta in bianco AREA e, in basso, con caratteri più piccoli, DESTRA e, lateralmente a sinistra un elemento di forma triangolare di colore verde bianco e rosso rivolto con la base verso l’esterno del cerchio ed il vertice verso il centro del cerchio stesso fino al ricongiungimento con la lettera A di Area.
CAPO II
GLI ISCRITTI
Articolo 2
Possono iscriversi al Movimento tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età anche se appartenenti al altri Movimenti o formazioni politiche e che si riconoscono nei principi e nelle finalità previsti nell’articolo 1 del presente statuto e che intendono sostenere la sua azione politica ed agire per la crescita della sua organizzazione.
L’iscrizione al Movimento è individuale e comporta il versamento della quota annuale stabilita ed avviene sottoscrivendo apposita domanda presso il Circolo di appartenenza in base alla residenza o ad altro luogo in cui si esercitano prevalentemente le attività di studio e lavoro o, in mancanza, presso il Circolo più vicino alla residenza stessa oppure indirizzando la domanda alla Commissione Provinciale di Controllo del Tesseramento, oppure per via telematica.
Sulla domanda di iscrizione o trasferimento ad altro Circolo può pronunciarsi la Commissione Provinciale di Controllo del tesseramento istituita presso ogni Federazione entro quindici giorni, deliberando l’accoglimento ovvero la reiezione della domanda di iscrizione; trascorso detto termine senza pronuncia esplicita, la domanda deve ritenersi accolta. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di iscrizione è ammesso ricorso alla Commissione Centrale di Controllo del Tesseramento.
L’iscrizione al Movimento è annuale e decade con la fine dell’anno solare ed è rinnovabile con l’assenso di cui al precedente capoverso.
Nessuno può essere iscritto a più di un Circolo. In caso di trasferimento dal Circolo di appartenenza l’iter da seguirsi sarà il medesimo dell’iscrizione, fatta salva l’anzianità dell’iscrizione stessa.
Il rinnovo dell’iscrizione deve perentoriamente essere effettuato entro e non oltre la data indicata annualmente dalla Direzione Nazionale.
CAPO III
DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Articolo 3
Tutti gli iscritti al Movimento hanno eguali diritti e doveri nei limiti statutariamente previsti ed ogni singolo iscritto è tenuto ad accettare i principi del Movimento, il suo statuto ed i regolamenti ad esso connessi emanati dagli organi competenti.
In particolare ogni iscritto ha il dovere di:
- svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive ed opera;
- partecipare attivamente alla vita del Movimento, portando a termine i compiti e gli incarichi affidatigli e liberamente accettati;
- evitare ogni comportamento individuale e politico in contrasto con le finalità del Movimento e che possa contribuire a dare una immagine del Movimento stesso diversa da quella delineata dal presente statuto
Ogni iscritto ha il diritto di;
- eleggere gli organi del Movimento ed esservi eletto, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti;
- partecipare alla vita del Movimento, alla elaborazione delle linee politiche, degli indirizzi operativi e delle decisioni, intervenendo nelle assemblee e negli organismi di cui fa parte, esercitando il diritto di voto- con le limitazioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti- e formulare proposte ed osservazioni;
- sostenere nelle assemblee e nelle riunioni e nell’ambito degli organismi del Movimento le proprie opinioni.
Ogni iscritto può altresì, in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell’organizzazione territoriale di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili.
L’iscritto, decorsi i termini previsti dai Regolamenti congressuali dalla sua prima iscrizione o dalla sua riammissione, elegge i componenti degli organi del Movimento, può essere eletto al Congresso Nazionale e ricoprire tutte le cariche elettive e di nomina, salvo specifici casi previsti dal presente Statuto. L’anzianità di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.
E’ incompatibile l’iscrizione agli affiliati ad associazioni segrete, massoniche e similari o che perseguano scopi inconciliabili con le finalità del Movimento.
L’iscritto ad Area Destra ha l’obbligo di mantenere un comportamento in linea coi principi che animano il Movimento ed, in caso di esistenza a suo carico di procedimento giudiziari per reati infamanti, potrà vedere sospesa qualità di iscritto ad opera del competente organo disciplinare.
La qualità di iscritto si perde per :
- dimissioni;
- espulsione;
- attuazione di criteri ed indirizzi di desistenza o accordo nelle campagne elettorali se non preventivamente comunicati ed autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- mancato rinnovo dell’iscrizione e del versamento della quota annuale;
L’accertamento ed il giudizio sulle cause di indegnità , di incompatibilità e di decadenza dalla qualità di iscritto, sul mancato adempimento dei doveri e su ogni altra infrazione disciplinare vengono svolti ed effettuati dagli organi statutariamente competenti, previa contestazione scritta degli addebiti e sentito personalmente l’interessato, secondo le modalità ed il procedimento previsti dal presente Statuto dai relativi regolamenti.
Nel caso di dimissioni o espulsione, l’iscritto cessa di far parte de Movimento e non ha diritto alla restituzione della quota versata.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO
Articolo 4
Sono organi del Movimento:
Il Congresso Nazionale
Il Comitato Centrale
Il Segretario Nazionale
La Direzione Nazionale
Il Responsabile Amministrativo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
La Consulta Centrale di Disciplina
La Commissione Centrale per il Tesseramento
Articolo 5
Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Movimento e stabilisce gli orientamenti politici generali dello stesso eleggendo il Segretario Nazionale, ed il Comitato Centrale con la procedura di cui all’apposito regolamento; riforma lo Statuto e vi apporta le modifiche ovvero delega al Comitato Centrale l’approvazione delle riforme o delle modifiche, stabilendone i principi ed i criteri direttivi.
Discute ed approva la relazione del Segretario Nazionale ed i temi del Congresso.
E’ convocato di norma ogni due anni e comunque almeno ogni tre anni su deliberazione del Comitato Centrale che, nella medesima riunione nella quale procede alla convocazione o in altra da tenersi almeno 75 giorni prima della data di celebrazione, approva il regolamento in base al quale devono essere svolti gli adempimenti precongressuali e congressuali.
Partecipano al Congresso Nazionale:
1) il Segretario Nazionale;
2) i membri della Direzione Nazionale;
3) i componenti del Comitato Centrale;
4) i Coordinatori Regionali;
5) i Segretari delle Federazioni;
6) i Delegati eletti dai comitati nazionali del Movimento all’estero secondo il relativo regolamento;
6) i Delegati eletti dai congressi delle Federazioni provinciali nel rispetto del principio della effettiva rappresentatività degli iscritti aventi diritto al voto;
7) i Rappresentanti dell’Organizzazione Giovanile in base a quanto previsto dal regolamento del Congresso.
Articolo 6
Il Comitato Centrale è l’organo deliberativo permanente e determina le linee dell’azione politica del Movimento e ne elabora gli orientamenti programmatici in base alle deliberazioni del Congresso Nazionale dal quale viene eletto secondo norme del regolamento di cui al precedente articolo 5.
Approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso, sulla base di una relazione presentata dal Responsabile Amministrativo e previamente esaminato e ratificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Comitato Centrale elegge il Responsabile Nazionale Amministrativo ed i membri che formano la Consulta Centrale di disciplina.
Stabilisce il numero dei delegati al Congresso Nazionale eleggibili dalle Federazioni, nomina, su proposta del Segretario Nazionale il Segretario del Congresso e la Segreteria del Congresso cui spetta la preparazione delle operazioni e la stesura del Regolamento del Congresso Nazionale.
Ratifica le liste per la elezione del Senato, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo; elegge, su proposta del Segretario Nazionale, i membri della Direzione Nazionale; elabora e sviluppa, anche attraverso proprie commissioni e gruppi di lavoro, i temi specifici conseguenti agli indirizzi propri ed a quelli determinati dal Congresso Nazionale.
Ogni componente del Comitato Centrale è libero di iscriversi e partecipare a non più di due Commissioni di lavoro.
Il Comitato Centrale provvede inoltre a tutti gli adempimenti delegatigli dal Congresso Nazionale ed approva il proprio regolamento ed il regolamento degli altri organi del Partito in conformità con il presente statuto.
Tra i componenti del Comitato Centrale è eletta una Giunta Permanente per lo Statuto ed i Regolamenti composta da 5 membri, la quale funziona come organo di consulenza in materia di Statuto e Regolamenti ed una Consulta Centrale di Disciplina composta da 7 membri, presieduta dal Presidente del Comitato Centrale.
Il Comitato Centrale è composto da 80 membri ed ha facoltà di cooptare, con la maggioranza dei due terzi del suo plenum, un ulteriore numero di componenti fino ad un massimo di 20 da scegliersi tra gli iscritti che abbiano dato o siano in grado di offrire un particolare contributo di competenza e di impegno tenendo anche conto dell’attività in sede locale.
Fanno parte di diritto del Comitato Centrale in aggiunta a quelli di cui al precedente capoverso: il Segretario Nazionale, il Responsabile Amministrativo, i Membri della Direzione Nazionale, i Segretari Regionali, i Fondatori.
I componenti del Comitato Centrale hanno facoltà di intervenire con diritto di parola a tutti i Congressi e le Assemblee del Movimento.
Il Comitato Centrale elegge il suo Presidente, tre vice Presidenti e due Segretari e si riunisce di regola due volte l’anno e delibera in assembra plenaria; esamina i risultati dei lavori e le proposte delle commissioni e dei propri gruppi di lavoro costituiti e delibera sulle stesse.
Il Presidente del Comitato Centrale è organo di garanzia del Movimento ed è eletto ogni due anni con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e rimane in carica per un mandato.
Il Presidente del Comitato Centrale coordina e presiede le adunanze del Comitato Centrale, su richiesta del Segretario Nazionale convoca il Comitato Centrale nel rispetto dell’ordine del giorno stabilito dalla Direzione Nazionale.
Sentita la Direzione Nazionale convoca il Comitato Centrale quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri del Comitato medesimo, la Direzione Nazionale o il Segretario Nazionale.
Affinché la seduta del Comitato Centrale possa essere dichiarata valida, sarà necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti dell’organo.
Affinché possa essere dichiarata valida ed efficace una delibera assunta dal Comitato Centrale, sarà necessaria, fatte salve le ipotesi per le quali occorra la maggioranza qualificata, la votazione favorevole della maggioranza semplice dei presenti alla seduta previamente dichiarata valida.
Dopo due assenze non giustificate da gravi e comprovati motivi, il componente del Comitato Centrale decade dalla carica .
La decadenza viene deliberata nella seduta successiva a quella in cui si è verificata l’assenza ingiustificata.
Le altre cause di decadenza sono:
-le dimissioni da membro del Comitato Centrale
-le incompatibilità ai sensi del presente statuto
-la perdita della qualità di iscritto al Movimento
I componenti del Comitato Centrale comunque decaduti o dichiarati tali sono sostituiti dai primi dei non eletti in conformità alle risultanze congressuali.
Articolo 7
Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e giuridicamente il Movimento, gestisce la denominazione ed il simbolo del Movimento stesso, autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali. Il Segretario Nazionale, su indicazioni della Direzione Nazionale che è “l’Organo Esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Comitato Centraleâ€, promuove e dirige l’azione poliÂtica, operativa ed organizzativa del Movimento; convoca e promuove tutti gli organi direttivi e consultivi centrali; ha il potere di deferire per mancanze disciplinari ogni iscritÂto agli organi competenti adottando anche, in attesa della decisione definitiva, provvediÂmenti immediati con effetti sospensivi da ogni attività politica; provvede alla riscossione dei contributi previsti dalla legge per i rimborsi elettorali.
Per gravi motivi, su parere della Direzione Nazionale, dispone lo scioglimento di una Federazione provinciale e la nomina di un Commissario straordinario per la temporanea reggenza della Federazione stessa, stabilendo la data del congresso straordinario per l’elezione delle cariche.
Il Segretario Nazionale convoca, presiede e coordina la Direzione Nazionale ai cui membri può conferire delega per singoli atti o tipologia di essi.
Il Segretario Nazionale può designare, tra i membri della Direzione Nazionale, su parere della stessa, quello che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.
II Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con votazione a scrutinio segreto. È eletto Segretario Nazionale chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla votazione.
Qualora nella prima votazione nessun candidato ottenga la maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei parteciÂpanti alla votazione.
A parità di preferenze la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al movimento.
II Segretario Nazionale può rassegnare le dimissioni al Comitato Centrale che può accettarle con la sola maggioranza assoluta dei componenti.
Nel caso di dimissioni del Segretario Nazionale il Comitato Centrale, elegge il nuovo Segretario Nazionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la elezione da parte del Congresso Nazionale; il Segretario eletto dal Comitato Centrale deve convocare, improÂrogabilmente, entro un anno dalla elezione, il Congresso Nazionale.
Articolo 8
La Direzione Nazionale è eletta dal Comitato Centrale su proposta del Segretario Nazionale con il sistema della lista bloccata. Esso è composto da un minimo di 20 Dirigenti Nazionali ed è l’Organo collegiale esecutivo delle deliberazioni assunte dal Congresso e dal Comitato Centrale; impegna il Movimento nei confronti di terzi e prende tutte le misure idonee ad assicurare il normale funzionamento del Movimento stesso. Essa affianca e coadiuva il Segretario Nazionale nella attuazione della politica del Movimento. Autorizza la costituzione di nuove Federazioni e predispone il regolamento per i Congressi Provinciali e Regionali straordinari. Fanno parte di diritto della Direzione Nazionale 6 Soci Fondatori del Movimento eletti dai soci fondatori stessi. Tra di essi dovranno essere eletti 2 Vice Segretari Nazionali che insieme al Segretario Nazionale comporranno l’Ufficio della Segreteria Nazionale che sarà composto anche dai Responsabili dell’Organizzazione, Tesseramento e Stampa e Propaganda.
Per l’attuazione dei programmi di attività e della politica del Movimento, la Direzione Nazionale istituisce settori, uffici e commissioni e può avvalersi di collaborazioni tecnico-scientifiche per l’espletamento dell’attività del Movimento, determinandone le modalità di funzionamento.
La Direzione Nazionale inoltre predispone le direttive di carattere generale relative all’attività politica del Movimento; ove non sia stato eletto il Presidente del Comitato Centrale, convoca il Comitato Centrale stesso e ne determina l’ordine del giorno; decide l’azione o la costituzione in giudizio del Movimento, delegando il Segretario Nazionale a sottoscrivere la procura; nomina i dirigenti ed i responsabili periferici e nazionali, in assenza o nelle more della costituzione degli organi.
La Direzione Nazionale nomina altresì i membri del Collegio dei Revisori dei conti con le modalità di cui al successivo articolo 11.
Al suo interno la Direzione Nazionale designa il Responsabile dell’Organizzazione, il Responsabile del Tesseramento ed il Responsabile Stampa e Propaganda.
Viene convocata dal Segretario Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Articolo 9
Il Responsabile Amministrativo è eletto dal Comitato Centrale con la stessa procedura adottata per l’elezione del Segretario Nazionale.
La sua candidatura dovrà essere supportata da comprovate capacità ; egli sovrintende alla gestione amministrativa del Movimento in stretto collegamento con la Direzione Nazionale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento da sottoporre, previa ratifica ed approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione del Comitato Centrale. Il Responsabile Amministrativo può nominare fra i membri del Comitato Centrale e tra gli iscritti particolarmente competenti non aventi incarichi delle Federazioni ispettori di finanza per i controlli sulle gestioni amministrative delle strutture periferiche, ovvero affidare di volta in volta specifichi incarichi per essere coadiuvato nell’espletamento delle sue funzioni.
Articolo 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Direzione Nazionale tra persone di comprovata esperienza e competenza che non ricoprano ulteriori incarichi nel Movimento ed è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 uno dei quali ne assume la presidenza. Il Responsabile Amministrativo fa parte di diritto del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti coadiuva il Responsabile Amministrativo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo del Movimento che esamina ed approva prima che venga presentato al Comitato Centrale e può essere chiamato dal Segretario Nazionale ad esprimere pareri consuntivi sull’andamento della gestione o su particolari aspetti della stessa in riferimento alle previsioni di bilancio.
In caso di elezioni, il Collegio nomina al suo interno due addetti che dovranno curare il rendiconto delle spese elettorali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci preventivi e consuntivi delle Federazioni e li restituisce con gli eventuali rilievi e comunque con una relazione che deve essere trasmessa al Responsabile Amministrativo per le attività di sua competenza.
Articolo 11
La Commissione Centrale di Controllo del tesseramento è eletta dal Comitato Centrale nella sua prima seduta ed è formata da nove componenti effettivi e cinque supplenti. I componenti effettivi, in caso di assenza alle singole sedute, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti, così pure in caso di dimissioni o decadenza. E’ presieduta dal Responsabile del Tesseramento.
La Commissione Centrale per il tesseramento controlla la regolarità delle operazioni di tesseramento compiute dagli uffici centrali e periferici; decide avverso le deliberazioni delle Commissioni Provinciali per il controllo del tesseramento; promuove ispezioni ed ha facoltà di nomina di Commissari per il tesseramento. La nomina del Commissario del tesseramento è obbligatoria qualora la Commissione provinciale per il tesseramento non adempia ai propri obblighi; informa con relazioni trimestrali la Segreteria Nazionale sullo stato e l’andamento del tesseramento.
CAPO V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Articolo 12
Il Movimento è organizzato in strutture territoriali che si articolano in:
-Circoli
-Federazioni Provinciali
-Coordinamenti Regionali
Articolo 13
Il Circolo è l’unità organica fondamentale del Movimento, indirizza l’attività degli iscritti svolgendo attività di formazione, di presenza e di proposta politica sul territorio, divenendo così luogo di impegno attivo e di servizio. Il Circolo deve costituirsi con atto scritto che deve essere comunicato al più vicino organo rappresentativo o rappresentante ufficiale del Movimento e, in ogni caso a cura del Segretario o Commissario Federale al Coordinamento Regionale ed alla Direzione Nazionale che provvede alla nomina immediata di un reggente in carica fino all’elezione del Segretario. A tali organi deve essere altresì comunicata ogni variazione relativa alla elezione dei Segretari dei Circoli. Il Circolo è validamente costituito dopo sei mesi dalla sua nascita.
I Circoli sono Comunali e Rionali.
Il Circolo Comunale riunisce tutti gli iscritti residenti nel Comune o in un Comune vicino nel quale non esista ancora un Circolo e la sua costituzione avviene con atto sottoscritto da almeno sette membri.
Il Circolo rionale riunisce tutti gli iscritti residenti in una determinata circoscrizione amministrativa o in un territorio comprendente, per intero uno o più seggi elettorali e deve avere almeno 21 iscritti.
Tutti gli iscritti al Circolo hanno diritto a partecipare all’Assemblea degli iscritti ed hanno diritto di voto secondo quanto prescritto dal presente statuto.
Articolo 14
Sono organi del Circoli:
- L’Assemblea degli iscritti
- Il Consiglio del Circolo
- Il Segretario del Circolo
Articolo 15
L’assemblea degli iscritti elegge il Segretario ed il Consiglio del Circolo ed i delegati ai Congressi Provinciali, discute della situazione locale, esamina le proposte degli iscritti, affida particolari e contingenti incarichi, determina le modalità di esecuzione delle direttive impartite; discute su argomenti di carattere politico nonché su quelli di carattere amministrativo e di interesse per la comunità locale e sui problemi organizzativi del Circolo. E’ convocata almeno ogni tre mesi dal Segretario, o quando lo richiedano i 3/5 degli iscritti o il Segretario Provinciale.
Articolo 16
Il Consiglio del Circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti ed affianca il Segretario nella direzione politica ed organizzativa dello stesso ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette e nel suo ambito il Segretario nomina il Vice- Segretario.
Il Consiglio del Circolo è convocato almeno ogni 15 giorni, predispone e propone all’approvazione della Segreteria Federale le liste dei candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, è responsabile nei confronti della Segreteria Federale della presenza dei rappresentanti di lista in ciascuna delle sezioni elettorali istituite nel suo territorio. Predispone il Bilancio preventivo e consuntivo del Circolo e lo sottopone all’approvazione all’Assemblea degli iscritti.
Per i Comuni in cui esistono sezioni rionali, le liste dei candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali sono deliberate dalla Segreteria Federale, sentiti i Consigli dei circoli.
Articolo 17
Il Segretario del Circolo lo rappresenta e ne dirige l’attività ponendo in essere tutte le iniziative che ritiene più idonee a svilupparla e raccoglie le richieste di iscrizione. Il Segretario del Circolo istituisce e coordina gruppi di lavoro e settori in ragione delle concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Movimento sul territorio.
Il Segretario del Circolo è tenuto ad inviare alla Direzione Nazionale ovvero ad altro Organo da questa delegato, ogni due mesi a far data dalla costituzione del Circolo stesso, un breve rendiconto illustrativo dell’attività che ha svolto sul suo territorio ed annualmente dovrà presentare una relazione all’Assemblea degli iscritti sull’attività del Circolo, la cui mancata approvazione ne determina la decadenza.
Nei casi di assoluta urgenza può sospendere gli iscritti al Circolo, deferendoli successivamente agli organi competenti per il relativo procedimento.
Articolo 18
La Federazione è l’organo politico che rappresenta il Movimento nel territorio di una Provincia o, su deliberazione del Consiglio Nazionale, di una parte di essa.
Le Province che contano sino a venti iscritti sono rappresentate permanentemente da un Commissario che viene nominato dal Segretario Nazionale.
Articolo 19
Sono organi della Federazione
- Il Congresso della Federazione
- La Segreteria Federale
- Il Segretario Federale
- La Commissione Provinciale di Controllo del tesseramento
Articolo 20
Il Congresso della Federazione propone programmi e delibera gli indirizzi generali della politica provinciale del Movimento in armonia con l’indirizzo politico determinato dal Congresso Nazionale e dal Comitato Centrale, discute ed approva documenti ed ordini del giorno.
Il Congresso della Federazione ha facoltà di esprimersi sull’attività politica ed organizzativa del Segretario Federale nell’intero periodo intercorrente tra il precedente Congresso e quello in svolgimento.
La mancata approvazione della relazione del Segretario Federale sulla attività dallo stesso svolta ne determina l’immediata decadenza.
Il Congresso della Federazione elegge il Segretario Federale, la Segreteria Federale, la Commissione Provinciale di Controllo del Tesseramento i Delegati al Congresso Nazionale.
Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione e si riunisce di norma una volta l’anno su convocazione del Segretario Federale o del Commissario, previa autorizzazione della Direzione Nazionale o su richiesta di 2/3 dei Segretari dei Circoli che ne fanno parte previa autorizzazione della Direzione.
Al Congresso della Federazione partecipano i delegati dei Circoli appartenenti alla Federazione. Possono altresì intervenire senza diritto di voto gli eletti alle cariche istituzionali, i membri della Segreteria Regionale, membri del Comitato Centrale non iscritti alla Federazione stessa nonché i membri della Direzione Nazionale.
Articolo 21
La Segreteria Federale è eletta dal Congresso Federale e coadiuva il Segretario Federale nell’esercizio delle sue funzioni; promuove e coordina l’attività della Federazione in conformità con le direttive del Segretario Federale. Istituisce ed autorizza comitati operativi, strutture provvisorie per la realizzazione di iniziative ed attività anche con la partecipazione di non iscritti al movimento è responsabile della gestione dei settori di competenza e, insieme con il Segretario Federale, della presenza organica del Movimento in ogni comune della Provincia.
Predispone e sottopone alla ratifica del Coordinamento Regionale le liste dei candidati alle elezioni provinciali e comunali del capoluogo della Federazione; stabilisce in armonia con le indicazioni del Coordinamento Regionale le direttive per i rappresentati del Movimento negli Enti locali
La Segreteria Federale è composta da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri oltre al Segretario Federale si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Federale o della metà più uno dei suoi componenti.
Le sue sedute non sono pubbliche e per ognuna di esse deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Tra i membri della Segreteria Federale viene nominato il Tesoriere chiamato alla redazione del Bilancio preventivo e consuntivo ed il Vicesegretario.
Articolo 22
La Commissione Provinciale di Controllo del tesseramento ha il compito di ratificare le richieste di iscrizione pervenute, è eletta dal Congresso della Federazione a scrutinio segreto nella sua prima seduta ed è composta da un Presidente e due componenti. Il suo funzionamento è demandato ad apposito regolamento
Articolo 23
Il Segretario Federale è personalmente responsabile della Federazione e ne indirizza l’attività secondo le direttive e le delibere del Congresso Nazionale e direttive del Comitato Centrale e della Segreteria Nazionale. E’ eletto dal Congresso della Federazione e dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati.
Articolo 24
Il Coordinamento Regionale è l’organo di Collegamento tra la Direzione Nazionale e le Federazioni, è composto dal Coordinatore Regionale, dai Segretari Federali.
Il Coordinatore Regionale è nominato dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario Nazionale sentiti i Segretari Federali.
Il Coordinatore Regionale potrà , autonomamente o su indicazione della Direzione Nazionale, dare vita ad una struttura politica ed organizzativa per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il Coordinamento Regionale è diretto e convocato dal Coordinatore Regionale o da un suo delegato e si riunisce una volta ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta i 3/5 dei suoi componenti o il Segretario Nazionale che può presiederne i lavori.
La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di Segretario Federale. Possono partecipare alle riunioni del Coordinamento Regionale senza diritto di voto i Consiglieri Regionali, i Parlamentari Nazionali o Europei, i Presidenti delle Province iscritti al Movimento. Il Coordinamento Regionale approva le liste di cui al precedente articolo 20. Predispone le liste per le elezioni regionali, nazionali ed europee che saranno ratificate dalla Direzione Nazionale.
CAPO VI
ORGANI DISCIPLINARI E SANZIONI
Articolo 25
La funzione disciplinare del Movimento viene esercitata sulla base di un Regolamento di Disciplina che rappresenta il codice del comportamento che gli iscritti sono tenuti ad osservare e nel quale sono racchiuse le norme che governano i procedimenti disciplinari ed il loro svolgimento.
Articolo 26
Sono organi che svolgono la funzione disciplinare:
- la Consulta Regionale di disciplina
- la Consulta Centrale di disciplina
Articolo 27
La Consulta Regionale di disciplina giudica in primo grado le violazioni disciplinari degli iscritti nelle Federazioni del territorio regionale di competenza secondo il Regolamento di cui all’Articolo 26.
Essa è composta dai Segretari Federali e dal Coordinatore Regionale che eleggono un Presidente tra i suoi componenti.
Articolo 28
La Consulta Centrale di disciplina giudica in secondo grado è composta da 7 membri ed è presieduta dal Presidente del Comitato Centrale dal quale viene eletta trai suoi componenti di comprovata esperienza e capacità . I suoi componenti sono inamovibili e durano in carica per tutta la durata del Comitato Centrale che li ha eletti, salvo la decadenza deliberata dal Comitato Centrale su segnalazione del Presidente della Consulta, dopo due assenze ingiustificate o per gravi e documentati motivi o per dimissioni. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione il Comitato Centrale provvederà alla nuova elezione.
All’interno della Consulta Centrale è nominato un Vice Presidente ed un Segretario.
Articolo 29
Gli iscritti possono essere deferiti agli organi di disciplina su segnalazione di chiunque sia venuto a conoscenza di un illecito disciplinare. I Segretari Federali i Coordinatori Regionali ed i membri del Comitato Centrale possono essere deferiti solo dal Segretario Nazionale e per questi ultimi è necessaria la ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima seduta ordinaria convocata dopo il deferimento. Qualora detta ratifica non vi sia il deferimento decade in maniera automatica.
CAPO VII
ORGANIZZAZIONE GIOVANILE
Articolo 30
E’ istituita in seno al Movimento una Organizzazione Giovanile, composta dagli iscritti al Movimento che abbiano una età compresa tra i 14 ed i 30 anni.
Essa è un Organo del Movimento e pertanto ne segue principi e finalità .
All’Organizzazione Giovanile viene riconosciuta autonomia funzionale in materia di politiche giovanili e di temi che riguardino le problematiche studentesche e sociali di interesse per i giovani. Il regolamento dell’Organizzazione Giovanile, in armonia con lo Statuto del Movimento, ne regola e disciplina il funzionamento e le cariche.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Per la validità delle riunioni degli organi collegiali del Movimento e dei Congressi è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. Non è mai ammesso il voto per delega.
Articolo 32
E’ istituita a far data dalla costituzione del Movimento una Consulta Permanente per l’unità dell’area, avente la finalità di elaborare progetti politici, studi e proposte per il raggiungimento di obiettivi comuni e per l’unificazione di tutte quelle formazioni e di quei singoli individui che si riconoscono nella comune matrice culturale e filosofica fondante gli ideali della destra sociale e popolare.
Tale Consulta, per le sue finalità , è aperta alla partecipazione anche di non iscritti al Movimento, appartenenti a partiti, movimenti, associazioni d’area ed singoli individui, che si riconoscono nelle finalità del progetto costituente di Area Destra.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 33
E’ istituito, a far data dalla costituzione del Movimento, l’Organo denominato “Coordinamento Nazionale†composto inizialmente dai Soci Fondatori di Area Destra che avrà il compito di organizzare il Movimento applicando il Vigente Statuto e condurre l’azione politica dello stesso fino al primo Congresso Nazionale. Tale Organo potrà secondo le esigenze operative, essere ampliato nella sua composizione. Nominerà coordinamenti provvisori, regionali, provinciali e comunali secondo le esigenze locali; e qualsiasi altro organo provvisorio con il fine di costruire il Movimento e traghettarlo al Congresso.
All’interno di tale Organo è designato un Portavoce Nazionale che agirà di concerto e su mandato degli altri membri. che potrà a sua volta “delegare†altri del medesimo, in queste funzioni.
Il Portavoce Nazionale potrà in qualsiasi momento, essere sostituito dagli altri membri dell’Organo che, conseguentemente, potranno deliberare la sua sostituzione.
E’ delegato altresì un Responsabile Legale del Movimento che potrà a sua volta “delegare†altri del medesimo, in queste funzioni.
All’interno del Coordinamento Nazionale viene nominato un “Esecutivo Nazionale†composto dal Portavoce, dal Rappresentante Legale e da altri 7 Membri, al fine di rendere agibile il funzionamento del movimento.
Questo Organo sostituisce nella fase transitoria, che terminerà con il Primo Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale. Le decisioni saranno prese a maggioranza.
I componenti uscenti del Coordinamento Nazionale faranno parte di diritto del futuro Comitato Centrale.
Articolo 34
E’ istituito un albo speciale di iscritti tra coloro che, unitamente ai fondatori del Movimento, si sono adoperati per la sua costituzione.
Gli appartenenti a tale albo svolgeranno, fino alla data del primo Congresso Nazionale, attività di natura consultiva, coadiuvando il Coordinamento Nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 35
E’ istituita, a far data dalla costituzione del Movimento, una Commissione Permanente per lo Statuto, composta da 5 membri tra i quali viene designato un Presidente che avrà il compito di predisporre e proporre al Coordinamento Nazionale i Regolamenti provvisori onde consentire il funzionamento degli istituendi organi del Movimento. La Commissione avrà inoltre il compito di elaborare gli emendamenti allo statuto che dovessero rendersi necessari e che andranno sottoposti all’approvazione del primo Congresso Nazionale.



